Divieto assoluto di accendere fuochi in tutta la Regione, con particolare riguardo alla valle Seriana dal 1° gennaio ad oggi sul territorio bergamasco sono stati già registrati una ventina di incendi che hanno colpito una superficie di oltre 200 ettari, soprattutto in Valle Seriana (Clusone, Casnigo, Gorno, Ponte Nossa) sono state allertate tutte le strutture degli organismi istituzionali
(Corpo Forestale dello Stato, Provincia, Comunità Montane, Enti gestori di Parchi e Riserve naturali regionali) che potranno avvalersi delle organizzazioni di volontariato con apposite squadre di volontari antincendio boschivo sia per la prevenzione che per l’estinzione degli incendi boschivi.
L’Assessore Regionale della Lombardia alla Sicurezza ed alla Protezione Civile, Simona Bordonali, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 2000, ha comunicato, con una nota inviata al Corpo Forestale dello Stato ed a tutti gli Enti territoriali “la dichiarazione del periodo ad alto rischio di incendi boschivi”. Con tale provvedimento, in vigore da giovedì 2 aprile, è scattato il divieto assoluto, senza alcuna eccezione, di accensione all’aperto di fuochi nei territori coperti da boschi o a distanza inferiore a 100 metri dagli stessi. In tutto il periodo in cui sarà vigente lo stato di pericolosità nei territori boscati, nei terreni coltivati, nei pascoli e negli incolti limitrofi alle aree boscate ricadenti nei territori comunali classificati dal “Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” valido per il triennio 2014-2016, a classe di rischio 3, 4 e 5 sono vietati comportamenti che possono determinare l’innesco di incendi, ossia far brillare mine, usare apparecchi a fiamma, od elettrici per tagliare metalli, usare fornelli od inceneritori che producano braci e faville, fumare ed eseguire ogni altro intervento previsto dalle norme forestali . In caso di violazione delle norme i servizi di vigilanza del Corpo Forestale dello Stato, delle Guardie Ecologiche Volontarie, delle Guardie dei Parchi regionali e degli Agenti di Polizia Locale potranno applicare sanzioni amministrative (667,30 euro nei territori a maggior rischio e 111,22 euro nei territori a minor rischio) previste dall’articolo 61 della legge regionale forestale n. 31 del 2008. Chi provoca un incendio boschivo è punito dall’art. 423-bis del Codice penale.
In caso di accertato pericolo per l’insorgenza di incendi boschivi, i cittadini potranno chiamare il numero verde per emergenze ambientali 1515 del Corpo Forestale dello Stato.