BERGAMO TRA REATO E… PECCATO Le leggi (diverse) su pedofilia, violenza, incesto e prostituzione minorile

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(p.b.) Le scabrose vicende delle ultime settimane che hanno coinvolto in bergamasca un parroco, un vigile e un allenatore sono state trattate in vario modo sui giornali e sui social network (specie su facebook) e spesso in modo sommario, riportando immagini di bambini quando invece si trattava di adolescenti diciassettenni. Quindi non pedofilia, come è nella percezione popolare. Infatti molti ritengono che avere rapporti sessuali con minorenni sia equivalente a essere pedofili. In realtà le cose, come spiega qui sotto l’avvocato Bonomo, sono molto diverse. Con alcune scoperte sorprendenti su quattordicenni e sedicenni. Abbiamo chiesto appunto all’avv. Bonomo un intervento chiarificatore proprio perché ha seguito (e sta seguendo) come professionista vicende che hanno avuto risonanza sui media.

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Benedetto M. Bonomo*

Raccolgo la sfida lanciatami dal Direttore di provare a descrivere in maniera chiara come il nostro codice penale disciplini la delicatissima materia degli atti sessuali tra soggetti maggiorenni e minorenni.

La normativa penale italiana è senza ombra di dubbio tra le più permissive al mondo.

Per atti sessuali il nostro codice intende non solo il congiungimento carnale, ma anche quegli atti di natura oggettivamente sessuale, ovvero quei comportamenti capaci, se non graditi, di offendere la libertà sessuale della persona che li riceve.

Se è facile comprendere cosa si intenda per congiungimento carnale un poco più complesso è definire quali siano quei comportamenti capaci di offendere la libertà sessuale nei quali la stessa Suprema Corte vi ha compreso di tutto, da un semplice bacio sulla guancia ad una carezza alla spalla.

Superando gli antichi retaggi culturali e religiosi il Legislatore, nel disciplinare la materia attraverso l’art. 609 bis e seguenti del codice penale, ha posto come limite cardine solo la mancanza di consenso adeguando la normativa agli odierni costumi. Non sono infatti vietati, come purtroppo accade ancora in alcuni Stati, i rapporti omosessuali o di gruppo purché i soggetti che vi prendano parte ne siano consenzienti.

Ma chi ha la capacità di esprimere un consenso?

Secondo il Legislatore tutti i soggetti maggiorenni in grado di intendere e volere; ma nel caso specifico anche i soggetti minorenni, purché abbiano compiuto i 14 anni di età od i 16 anni qualora intendano compiere atti sessuali con l’ascendente, il genitore, – anche adottivo o il di lui convivente – il tutore o persona a cui per ragioni di cura, educazione, istruzione o vigilanza il minore di 16 anni è affidato.

Vale a dire che per la Legge italiana se un professore, un parroco o un allenatore compie atti sessuali con una persona a loro affidata che ha 16 anni ed entrambi sono consenzienti non si commette alcun reato; al di fuori di questi specifici casi, il limite di età scende, tanto che non si considera reato nemmeno se una persona di oltre 60 anni compie atti sessuali con un ragazzo o ragazza di 14….

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