Ennesimo allarme di ADICONSUM: “agenti” in giro per la provincia. Aria di vacanze, tempo di truffe. Ecco il pacchetto turistico ventennale. Già diversi malcapitati si sono rivolti all’associazione di via Carnovali
E adesso anche la truffa del “pacchetto turistico”. Fantomatici agenti di altrettanto fantomatica agenzia di viaggi di Vigonza, in provincia di Padova, stanno girando la provincia di Bergamo per vendere un contratto per viaggi che potrebbero realizzarsi anche nei prossimi anni….
“Si sono rivolti alla nostra Associazione persone che hanno sottoscritto un contratto definito “pacchetto turistico”, che prevede degli sconti anche del 40% sui futuri viaggi da organizzare nei prossimi anni, addirittura venti anni. Ci chiediamo con quali garanzie sull’aspettativa di vita delle persone. Forse svolgono il loro lavoro avvalendosi della sfera di cristallo! Ma ci si chiede anche con quali certezze questa struttura è in grado di garantire quanto promesso e per così lungo tempo! Mi vien da dire che si sta semplicemente vendendo fumo!”. Mina Busi, presidente di ADICONSUM Bergamo, presenta così la nuova frontiera del raggiro.
“Da quello che abbiamo appreso gli incaricati stanno girando nella nostra provincia, quindi invitiamo le persone a non lasciarsi coinvolgere in questa avventura che comporta un esborso di oltre 5000€, senza avere nessuna certezza che si realizzi quanto viene promesso”.
Il contratto riporta impropriamente la dicitura “pacchetto turistico”, ma non prevede l’acquisto di pacchetti turisti definiti, come previsto dal Codice del Consumo, bensì una sorta di sottoscrizione col diritto di usufruire di sconti su non specificati servizi. Si legge nel contratto che “detto pacchetto turistico conferisce all’acquirente il diritto di usufruire… in villaggi, residence, hotel…”, senza che venga specificato di quale servizio si possa usufruire (soggiorni, viaggi, trasporti, noleggio mezzi, visite guidate,…). Si starebbe stipulando di fatto un contratto per futuri servizi, quindi la dicitura “pacchetto turistico” è impropria.
Il Codice del Turismo, Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79, prevede all’art. 36, la destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine; il prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del turista; mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato. Tutti elementi fondamentali che nel contratto mancano. Così come anche le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento, prima dell’inizio del pacchetto, dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1. Sono previsti, inoltre, obblighi informativi prima della conclusione del contratto.
“Tali informazioni – conclude Busi – non sono state certamente fornite ai malcapitati, ed era previsto solo successivamente, come riportato sul contratto stesso, un appuntamento nel quale sarebbe stato illustrato il catalogo con le relative possibilità di soggiorno. Quindi bisogna avvalersi del loro supporto, i cui prezzi potrebbero anche essere prima gonfiati e poi scontati. Se qualcuno è stato coinvolto lo invitiamo a rivolgersi alle nostre strutture”.